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Ordinanza — n. 34432/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34432/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDIS LUIGI nato a TAURIANOVA il 13/04/1962 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile, atteso che, al momento in cui la condotta di evasione fu compiuta, il provvedimento di revoca della misura, pur disposto, non era stato ancora depositato e, dunque, non aveva rilevanza esterna; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso• oma, il 25 febbraio 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34432/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso• oma, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

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addebito di tasse ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale rimborso delle spese anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDIS LUIGI nato a TAURIANOVA il 13/04/1962 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile, atteso che, al momento in cui la condotta di evasione fu compiuta, il provvedimento di revoca della misura, pur disposto, non era stato ancora depositato e, dunque, non aveva rilevanza esterna; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso• oma, il 25 febbraio 2022.