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Ordinanza — n. 34431/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise justification cause in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the justification cause under Article 393-bis of the Penal Code during the second instance. Although the appellant argued for the absence of intent in the first-degree judgment, this specific defense was not formally presented to the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the omission precluded its examination and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The justification cause provided for in Article 393-bis of the Penal Code must be expressly raised in the appeal; failure to do so renders the claim inadmissible.

Parole chiave

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justification cause second instance appeal omission of defense Article 393-bis procedural inadmissibility spese di difesa ripetibili dell'avvocato accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 393 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI DENIS nato a ALBA il 11/11/1986 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO t Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché non dedotto in appello, in cui l'imputato si era limitato a chiedere la riforma della sentenza di primo grado per l'insussistenza del dolo; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.