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Ordinanza — n. 34430/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34430/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARLATA MARCO nato a TORINO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOelertrrereviso-atte-p-art-i+—_, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rjr1l 25 febbraio 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34430/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rjr1l 25 febbraio 2022.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARLATA MARCO nato a TORINO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOelertrrereviso-atte-p-art-i+—_, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rjr1l 25 febbraio 2022.