Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI NOUREDDINE nato il 26/03/1979 avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione procedure di ricorso impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere atti impugnabili allegazioni insufficientemente motivate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI NOUREDDINE nato il 26/03/1979 avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.