Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34425/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34425/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGHETTI CHIARA BIANCA nato il 20/09/1996 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità - per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie- alla qualificazione dei fatti, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34425/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
addebito di tasse ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGHETTI CHIARA BIANCA nato il 20/09/1996 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità - per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie- alla qualificazione dei fatti, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.