Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34423/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the requested mitigating circumstance under Art. 385(4) was not established.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a specific mitigating circumstance under Article 385, paragraph 4 of the Criminal Code should have been recognized by the Court of Appeal. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly determined the circumstance was not applicable in this specific case based on established legal principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385, comma 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the requested mitigating circumstance is not legally configurated in the specific facts, rendering the lower court's explanation of the law correct and the claim manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility mitigating circumstance Article 385 Criminal Code manifestly unfounded claim Court of Cassazione sanzioni pecuniarie caso di rigore economico ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, comma 4, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZONI MICHAEL nato a BRESCIA il 21/09/1998 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente spiegato, alla luce dei principi di diritto in più occasioni affermati dalla Corte di cassazione, perché la invocata attenuante non sia nella specie configurabile; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci e n Roma, il 25 febbraio 2022.