Italian court dismisses appeal as structurally generic regarding mitigating circumstances and conditional suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Gregory Mazzucchelli's appeal inadmissible due to its structural genericity. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and the denial of conditional sentence suspension, arguing for leniency. The court rejected these arguments because the appeal failed to substantiate its claims with specific facts, merely repeating the appellate court's reasoning regarding the appellant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; a claim is inadmissible if it is structurally generic and fails to provide concrete arguments distinct from the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZUCCHELLI GREGORY nato a PONTE SAN PIETRO il 10/05/1976 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla sospensione condizionale della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui la Corte ha evidenziato, tra l'altro, come l'imputato sia gravato da precedenti penali e spiegato le ragioni per cui non può essere disposta la sospensione condizionale della pena; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.