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Ordinanza — n. 34419/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances exceed statutory limits for appeals against sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment applying a penalty based on the parties' requests, arguing grounds not permitted under the new procedural code. The court ruled that the appeal only covers specific issues like the defendant's will or legal qualification, none of which were raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 e ss. cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing request judgment is strictly limited to specific statutory grounds; appeals raising other grievances are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing request judgment procedural code 2017 statutory limits appeal court costs and fine ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE SALVATORE nato a PAGANI il 13/12/1978 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdat~se~rerrt-il udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc, pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.