Criminal appeals dismissed as inadmissible for being generic and seeking factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by multiple defendants inadmissible. The appellants argued regarding criminal liability, the mitigating circumstance under Article 393-bis of the Penal Code, and the requirements for joint criminal participation. The court rejected these arguments because they were structurally generic and merely requested a different evaluation of evidence rather than addressing specific legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and address legal errors; generic arguments seeking a different factual reconstruction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AUGELLI ALESSANDRO nato a MILANO il 12/05/1976 BORRA MICHELE nato a BRESCIA il 26/10/1991 BRIGNOLI FEDERICO nato a GAVARDO il 09/11/1994 DI GIOVAMBATTISTA ANDREA nato a BRESCIA il 09/02/1993 FACCHETTI PAOLO nato a CHIARI il 30/04/1980 FERRI FLAVIO nato a BRESCIA il 10/02/1991 IEMMELLO ALESSANDRO nato a MANERBIO il 14/03/1994 NERVEGNA VINCENZO nato a ORTONA il 03/09/1972 RAPISARDA SIMONE nato a BRESCIA il 14/07/1991 BETTONI SUSANNA nato a BRESCIA il 01/10/1969 ESPOSITO LUCA nato a BRESCIA il 22/06/1992 NODALLI ELENA nato a BRESCIA il 07/06/1973 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;
FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi e i relativi motivi, relativi al giudizio di responsabilità, alla configurazione della scriminante di cui all'art 393 bis cod. pen., alla sussistenza dei requisiti della compartecipazione criminosa; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso innra, il 25 febbraio