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Ordinanza — n. 34417/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and seeking a different factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Condo's appeal against the Brescia Court of Appeal inadmissible. Condo argued for a different evaluation of evidence and factual reconstruction regarding a liability judgment. The court rejected this because the appeal was structurally generic and sought to re-evaluate the facts already decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 2; Art. 360 c.p.c., n. 3: An appeal is inadmissible if it is structurally generic regarding the contested judgment or if it merely requests a different evaluation of evidence and factual reconstruction without raising new legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal factual reconstruction evaluation of evidence liability judgment impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 2
Art. 360 c.p.c., n. 3
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDO GIOVANNI nato a POLISTENA il 14/08/1974 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.