Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34413/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34413/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIORI GIANNI nato a MONZAMBANO il 26/01/1970 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ampiamente spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza e i motivi per cui non è stata riconosciuta la invocata causa di non punibilità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34413/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale addebito di tasse spese di difesa condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda spese di gratuito patrocinio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIORI GIANNI nato a MONZAMBANO il 26/01/1970 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ampiamente spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza e i motivi per cui non è stata riconosciuta la invocata causa di non punibilità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.