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Ordinanza — n. 34412/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34412/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANELLI SILVIO nato a PORTICI il 15/05/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34412/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ,. --lkOrna, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale addebito di tasse condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANELLI SILVIO nato a PORTICI il 15/05/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ,. --lkOrna, il 25 febbraio 2022.