Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to manifestly unfounded nullity claims and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants inadmissible and ordered them to pay procedural costs and fines. The appellants challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and sentencing, arguing for nullity and a retrial. The court rejected these claims because the nullity arguments were manifestly unfounded and the remaining grounds were structurally generic, failing to confront the factual reconstruction of the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or structurally generic, failing to confront the factual basis of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DUNAEV MIKHAIL nato il 13/12/1982 KONDRATCHIK YURI nato il 25/12/1989 ALONSTEV DMITRY nato il 02/12/1983 PARAMOSHIN YURI nato il 28/10/1985 ANDRUSHCHENKO DMITRII nato il 11/09/1986 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi e i relativi motivi; ritenuti i motivi relativi alla questione di nullità e a quella dedotta da Dunaev in relazione al capo C) inammissibili perché manifestamente infondati, quanto alla prima, per avere la Corte chiarito perché l'imputazione non possa considerarsi nulla in relazione alla descrizione del fatto attribuito a Kondratchik, e, quanto alla seconda, in ragione del fatto che Dunaez non p stato condannato per il reato di cui al capo c) (cfr., dispositivo sentenza primo grado); ritenuti i residui motivi, relativi al giudizio di responsabilità, alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, alla dosimetria della pena, inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 202