Ordinanza — n. 34344/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chima Ejimfub nato in Nigeria il 1/2/1979 avverso la sentenza del 14/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la' sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di minaccia a pubblico ufficiale e i precedenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34344/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chima Ejimfub nato in Nigeria il 1/2/1979 avverso la sentenza del 14/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la' sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di minaccia a pubblico ufficiale e i precedenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chima Ejimfub nato in Nigeria il 1/2/1979 avverso la sentenza del 14/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la' sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di minaccia a pubblico ufficiale e i precedenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il President