Ordinanza — n. 34343/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Talbi Moulay Said, nato in Marocco il 27/2/1986 avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di evasione (la sua durata per diverse ore) e i precedenti per reati in materia di stupefacenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34343/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Talbi Moulay Said, nato in Marocco il 27/2/1986 avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di evasione (la sua durata per diverse ore) e i precedenti per reati in materia di stupefacenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Talbi Moulay Said, nato in Marocco il 27/2/1986 avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di evasione (la sua durata per diverse ore) e i precedenti per reati in materia di stupefacenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dentk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presid