Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34340/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34340/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Franco Marco, nato a Agropoli il 13/8/1985 avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta; generici i rilievi del ricorso sulla mancata applicazione delle generiche nella massima estensione tenuto conto del complessivo bilanciamento operato già in primo grado con la mancata applicazione della recidiva;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 34340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta; generici i rilievi del ricorso sulla mancata applicazione delle generiche nella massima estensione tenuto conto del complessivo bilanciamento operato già in primo grado con la mancata applicazione della recidiva;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131- bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Franco Marco, nato a Agropoli il 13/8/1985 avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta; generici i rilievi del ricorso sulla mancata applicazione delle generiche nella massima estensione tenuto conto del complessivo bilanciamento operato già in primo grado con la mancata applicazione della recidiva;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Pres