Ordinanza — n. 34339/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bianconcini Jennifer, nata a Caste! San Pietro Terme il 8/1/1987 avverso la sentenza del 25/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) risulta generico perché volto ad un'alternativa ricostruzione dei fatti e, comunque, manifestamente infondato al confronto con Ile argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla reiterazione delle frasi oltraggiose da parte dell'imputata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 341-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) risulta generico perché volto ad un'alternativa ricostruzione dei fatti e, comunque, manifestamente infondato al confronto con Ile argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla reiterazione delle frasi oltraggiose da parte dell'imputata;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bianconcini Jennifer, nata a Caste! San Pietro Terme il 8/1/1987 avverso la sentenza del 25/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) risulta generico perché volto ad un'alternativa ricostruzione dei fatti e, comunque, manifestamente infondato al confronto con Ile argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla reiterazione delle frasi oltraggiose da parte dell'imputata;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il President