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Ordinanza — n. 34338/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34338/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34338/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pop Mircea Romeo, nato in Romania il 09.01.1970 avverso la sentenza del 8 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti al vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado in ragione del rigetto, da parte del Giudice di primo grado, della richiesta di un interprete, e in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., rispetto al quale avrebbe dovuto riconoscersi l'eccesso colposo di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine - quanto al primo profilo - alla certa comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente e - quanto al secondo profilo - alla circostanza che dalla reiterazione dei comportamenti aggressivi e dal complessivo contesto di resistenza potesse con certezza ritenersi che le lesioni fossero consapevolmente previste e volute dal ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 393-bis cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 34338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., rispetto al quale avrebbe dovuto riconoscersi l'eccesso colposo di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine - quanto al primo profilo - alla certa comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente e - quanto al secondo profilo - alla circostanza che dalla reiterazione dei comportamenti aggressivi e dal complessivo contesto di resistenza potesse con certezza ritenersi che le lesioni fossero consapevolmente previste e volute dal ricorrente;

Parole chiave

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concussione pena complessiva concorso materiale di reati reati contro la pubblica autorità pena complementare sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte d'appello dichiarato l'inammissibilità del motivo aggiunto, con cui si richiedeva il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pop Mircea Romeo, nato in Romania il 09.01.1970 avverso la sentenza del 8 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti al vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado in ragione del rigetto, da parte del Giudice di primo grado, della richiesta di un interprete, e in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., rispetto al quale avrebbe dovuto riconoscersi l'eccesso colposo di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine - quanto al primo profilo - alla certa comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente e - quanto al secondo profilo - alla circostanza che dalla reiterazione dei comportamenti aggressivi e dal complessivo contesto di resistenza potesse con certezza ritenersi che le lesioni fossero consapevolmente previste e volute dal ricorrente;

Considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte d'appello dichiarato l'inammissibilità del motivo aggiunto, con cui si richiedeva il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, riferendosi il motivo n. 6 dell'appello principale genericamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo per entrambi i capi di imputazione, e non facendo, invece, riferimento alla predetta causa di giustificazione; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento al discostamento dal minimo edittale, risulta riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, la cui motivazione risulta sufficiente e non illogica, in relazione alla prossimità della pena al minimo edittale, all'essere il lieve discostamento giustificato dalla contemporanea opposizione a più pubblici ufficiali, e alla congruità dell'aumento della pena nella misura di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 se