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Ordinanza — n. 34336/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34336/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cots Diaz Armando, nato a Cartagena (Colombia) il 5/4/0231-.ACC:5- - avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza im gnata; py esaminati i motivi deltricors0;) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha logicamente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali detenzione illecita capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cots Diaz Armando, nato a Cartagena (Colombia) il 5/4/0231-.ACC:5- - avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza im gnata; py esaminati i motivi deltricors0;) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha logicamente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 D E POSIT \T