Ordinanza — n. 34335/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Rivi Adolfo, nato a Sassuolo il 11/3/1963 Talia Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo il A8/11/1958 avverso la sentenza del della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i I comune motivo di ricorso, relativo alla genericità del capo di imputazione per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. e violazione del diritto di difesa è manifestamente infondato ed è stato disatteso con corrette argomentazioni in diritto dalla Corte di appello (pag. 1, 2 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 348 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34335/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 348 cod. pen. e violazione del diritto di difesa è manifestamente infondato ed è stato disatteso con corrette argomentazioni in diritto dalla Corte di appello (pag. 1, 2 della sentenza impugnata);
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Rivi Adolfo, nato a Sassuolo il 11/3/1963 Talia Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo il A8/11/1958 avverso la sentenza del della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i I comune motivo di ricorso, relativo alla genericità del capo di imputazione per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. e violazione del diritto di difesa è manifestamente infondato ed è stato disatteso con corrette argomentazioni in diritto dalla Corte di appello (pag. 1, 2 della sentenza impugnata);
Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.A P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Pr