Ordinanza — n. 34331/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Giovanni, nato a Palermo il 15/2/12~- avverso la sentenza del 6/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla scorta del concreto apprezzamento della condotta risultata priva di giustificazione e di durata non apprezzabile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., sulla scorta del concreto apprezzamento della condotta risultata priva di giustificazione e di durata non apprezzabile;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Giovanni, nato a Palermo il 15/2/12~- avverso la sentenza del 6/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla scorta del concreto apprezzamento della condotta risultata priva di giustificazione e di durata non apprezzabile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022