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Ordinanza — n. 34331/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34331/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Giovanni, nato a Palermo il 15/2/12~- avverso la sentenza del 6/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla scorta del concreto apprezzamento della condotta risultata priva di giustificazione e di durata non apprezzabile;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., sulla scorta del concreto apprezzamento della condotta risultata priva di giustificazione e di durata non apprezzabile;

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom superamento del visto espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Giovanni, nato a Palermo il 15/2/12~- avverso la sentenza del 6/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla scorta del concreto apprezzamento della condotta risultata priva di giustificazione e di durata non apprezzabile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022