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Ordinanza — n. 34328/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere factual complaints and reiteration of lower court's valid reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding personal drug possession, was rejected because it consisted only of factual complaints and repeated arguments already fully evaluated by the appellate court. The court upheld the lower judgment's assessment of the night arrest, the significant quantity of marijuana, and the inherently delinquent context of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce censure adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Defect in Reasoning Factual Complaints Drug Possession Court of Cassation Procedural Bar detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PIRRI MASSIMO, nato in Russia il 20/11/1990 avverso la sentenza del 6 maggio 2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione alla detenzione per uso personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto sia perché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che ha all'uopo valorizzato (a) le circostanze di tempo dell'azione (imputato fermato in piena notte, previa sottrazione di un ciclomotore, mentre trasportava la sostanza stupefacente); (b) il dato ponderale non esiguo (pari a 38 g lordi di marijuana, corrispondenti a 4,897 g di principio attivo e a 195,9 dosi singole); (c) il "contesto intrinsecamente delinquenziale" in cui è maturato il fatto (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

Valutazioni, queste, che poggiano su pertinenti massime di esperienza e che risultano esenti da manifesta illogicità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre