Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual criticism regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual criticism required by law. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and imposed a minimum sentence, but these claims were deemed generic and repetitive of issues already properly addressed. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific factual criticism; generic arguments regarding sentencing or mitigating circumstances without identifying concrete factual elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mangione Antonino, nato in Germania il 02.10.1980 avverso la sentenza del 11 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, ai nquali il ricorrente si è riportato con le conclusioni scritte, a valere quale memoria difensiva, afferenti al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi di concreta specificità censoria, non indicando gli elementi fattuali che avrebbero dovuto essere valorizzati dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha posto in rilievo l'insussistenza di elementi valutabili in favore dell'imputato, anche alla luce dei numerosi precedenti penali dei quali risulta gravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022