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Ordinanza — n. 34325/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere complaints and lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessandro Di Pasquale against a conviction for tax evasion inadmissible. The court ruled that the arguments presented were merely complaints regarding facts already thoroughly examined by the lower court and lacked legal substance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; mere complaints about factual findings or arguments already properly addressed by the trial court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax evasion appeal inadmissible appeal mere complaints legal merit Italian Supreme Court procedural inadmissibility court costs allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Pasquale Alessandro, nato a Messina il 17/5/1980 avverso la sentenza del 2/10/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente infondati perché un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione; t_ Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 I