Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to vague, stereotyped complaints regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Passini Maurizio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing for drug-related offenses, arguing the decision lacked specific motivation regarding the statutory aggravating circumstances. The court rejected these claims as mere stereotyped statements disconnected from the factual findings and logical reasoning present in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds for complaint are indeterminate, consisting only of stereotyped assertions without a specific connection to the factual and legal reasoning of the contested decision.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Passini Maurizio, nato a Bologna il 19/3/1975 avverso la sentenza del 10/1/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi deticorsQ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti e adeguatamente motivato la misura della pena sia in relazione alla determinazione della pena base che per l'aumento per la continuazione con il reato di resistenza, valorizzando - a questo fine- l'intensità della condotta oppositiva poiché l'imputato, per sottrarsi al controllo, aveva indirizzato lo scooter a bordo del quale viaggiava, verso uno dei poliziotti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022