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Ordinanza — n. 34323/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for vague grounds regarding omitted sentencing reasoning and failure to propose conversion of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the vague nature of the complaints regarding omitted sentencing reasoning. The appellant argued the lower court failed to explain its decision on criminal responsibility and the conversion of the sentence to public work, but the court found these arguments to be mere stereotypes without factual connection to the judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds for complaint regarding omitted reasoning are indeterminate, stereotyped, and lack a specific connection to the facts and reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted reasoning criminal responsibility public work conversion stereotyped arguments procedural costs Cassazione ordinanza imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
1 ()I Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
1 ()I Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Insero Stefano, nato a Piedimonte Matese il 26/11/1984 avverso la sentenza del 15/4/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi detricoma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti.

Non è deducibile l'omessa motivazione sul punto della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, richiesta che non era stata proposta con i motivi di appello. 1 ()I Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Pre