Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations on expulsion grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Tounni Akrem inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his expulsion based on the lack of specific facts showing danger to his life in Tunisia. The court ruled that such arguments constitute mere complaints rather than substantive legal grounds for review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.c.: Appeals based on incomplete motivation are inadmissible if they consist solely of factual complaints without specific legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tounni Akrem, nato in Tunisia il 27/9/1976 avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché indeterminato e costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che appare corretta la motivazione della Corte di merito sulla misura dell'espulsione incentrata sulla carenza di allegazioni specifiche circa la possibilità che, nel Paese di origine, l'imputato corra pericolo per la sua vita e incolumità fisica; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre