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Ordinanza — n. 34321/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence suspension denial due to insufficient positive prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, but the lower court denied it due to a lack of positive prognosis regarding future behavior. The Court upheld this decision, noting that the lower court's reasoning was sufficient and logical, citing the appellant's police record and failure to comply with an order to leave the country as evidence of indifference to authority.

Regesto Legislator

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Art. 337, 582 cod. pen.; The Supreme Court holds that an appeal challenging the denial of a suspended sentence is inadmissible if it merely re-litigates a point already rejected by the trial court, provided the lower court's reasoning regarding the lack of positive prognosis and the defendant's conduct is sufficient and non-illogical.

Parole chiave

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conditional sentence suspension penal code articles 337 582 positive prognosis requirement police record relevance order to leave country inadmissible appeal indifference to authority capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hedhli Ali, nato in Tunisia il 11.05.1999 avverso la sentenza del 11 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, la cui motivazione risulta sufficiente e non illogica, in ordine all'impossibilità di formulare una prognosi positiva circa l'astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriore reati, in ragione dei precedenti di polizia e dell'inottemperanza del predetto all'ordine di abbandonare il territorio nazionale, che denota indifferenza rispetto alle prescrizioni dell'autorità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Pre