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Ordinanza — n. 34320/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34320/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chafi Mohad, nato in Marocco il 22/2/1975 avverso la sentenza del 12%/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi detricors0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio, che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti e adeguatamente motivato sulla misura della pena, diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della recidiva;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34320/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico internazionale di stupefacenti recidiva nell'infrazione sostanze soggette a restrizione tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chafi Mohad, nato in Marocco il 22/2/1975 avverso la sentenza del 12%/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi detricors0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio, che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti e adeguatamente motivato sulla misura della pena, diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della recidiva;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Pre