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Ordinanza — n. 34319/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal qualification of facts and infounded search illegality claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by D'Argenio Omar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal characterization of the drug seizure and challenged the legality of the search, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected defenses. The decision relied on the principle that the defense must be structured according to legal requirements rather than just factual recitation, and confirmed that the search was lawful without the specific right to defense information at that stage.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 c.p.; Art. 369 bis c.p.: The appeal must be structured according to legal requirements; the court may reject arguments that are merely factual repetitions of already decided issues, and the right to defense information arises only upon the first act of the Public Prosecutor, not during police-initiated searches.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification of facts repetitive defense arguments search legality right to defense information traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 c.p.
Art. 369 bis c.p.
La Corte ha disatteso l'eccezione difensiva facendo corretta applicazione della regula iuris che esclude la necessità, ai fini della utilizzabilità degli esiti dell'atto, dell'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod.
art. 369 bis cod. pen
La Corte ha disatteso l'eccezione difensiva facendo corretta applicazione della regula iuris che esclude la necessità, ai fini della utilizzabilità degli esiti dell'atto, dell'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25465 del 23/04/2014
pen., obbligo che sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 25465 del 23/04/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'Argenio Omar, nato a Luino il 3/8/1973 avverso la sentenza del 31/3/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando sia il dato quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, circa 30 grammi di cocaina divisa in 56 bustine pronte per lo smercio, che elementi di fatto ulteriori (il contenuto della contabilità dell'attività di cessione risultante da alcuni foglietti conservati nel portafogli; la disponibilità di circa duemila euro in contanti);

Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato il motivo che denuncia la illegalità della perquisizione. La Corte ha disatteso l'eccezione difensiva facendo corretta applicazione della regula iuris che esclude la necessità, ai fini della utilizzabilità degli esiti dell'atto, dell'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. pen., obbligo che sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 25465 del 23/04/2014, Rv. 262560);

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 202