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Ordinanza — n. 34317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as arguments merely reproduce merits court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Anastasio Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's failure to exclude recidivism and apply a specific non-punishment provision, arguing for leniency. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments in a cassation appeal that merely reproduce points of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance are not admissible in the realm of legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism exclusion failure non-punishment provision repetitive arguments rejection merits court reasoning aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anastasio Salvatore, nato a Napoli il 22.12.1973 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, per quanto riguarda la mancata esclusione della recidiva contestata, il giudice del gravame ha rilevato che l'insieme dei precedenti penali, unitamente alle modalità complessive della condotta caratterizzate da un duplice allontanamento, erano sintomatiche di una certa pervicacia; inoltre, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che il duplice allontanamento non consente di valutare la condotta come occasionale, risultando sintomatico, di converso, di una certa intensità del dolo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 se