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Ordinanza — n. 34316/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for vague grounds regarding sentencing responsibility and measure justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the vague nature of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's decision on responsibility under Article 73 of the Drug Trafficking Law and the appropriateness of the penalty measure. The court rejected these arguments as mere stereotyped statements lacking any factual connection to the specific evidence and reasoning used by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are indeterminate or constitute mere stereotyped statements without a factual connection to the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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indeterminate grounds drug trafficking law penalty measure stereotyped statements procedural inadmissibility sentencing responsibility appellate review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di ,V* una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aimone Roberto, nato a Maddaloni il 15/9/1993 avverso la sentenza del 19/4/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi deíricors9; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e di 'misura della pena, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ed ha adeguatamente motivato la misura e la necessità del trattamento punitivo, valorizzando le concrete circostanze del fatto.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di ,V* una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembr