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Ordinanza — n. 34314/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding sentencing discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mastadi Said inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant argued the nine-month prison sentence was excessive given the crime under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this, stating that sentencing falls within the trial judge's discretion and the lower court's reasoning regarding the number of victims and statutory aggravation was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133, 337, 81 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of a sentence if the lower court's decision was not arbitrary or illogical, as sentencing discretion is reserved for the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty recidivism exclusion Cassazione inadmissibility Penal Code provisions sanzioni penali recidiva nell'infrazione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Si tratta di argomentazióni sufficienti tenuto della genericità delle richieste in appello di esclusione della recidiva e applicazione delle generiche; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 81, comma 4 c.p.
259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale (mesi nove di relcusione) valorizzando la pluralità delle persone offese e applicando l'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod.
art. 337 cod. pen
art. 81, comma 4 cod. pen
259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale (mesi nove di relcusione) valorizzando la pluralità delle persone offese e applicando l'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen.
art. 616 c.p
Si tratta di argomentazióni sufficienti tenuto della genericità delle richieste in appello di esclusione della recidiva e applicazione delle generiche; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mastadi Said, nato in Marocco il 30/6/1979 avverso la sentenza del 9/3/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La graduazione della pena rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale (mesi nove di relcusione) valorizzando la pluralità delle persone offese e applicando l'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen. sottolineando l'aggressività della condotta dell'imputato.

Si tratta di argomentazióni sufficienti tenuto della genericità delle richieste in appello di esclusione della recidiva e applicazione delle generiche; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settem