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Ordinanza — n. 34312/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34312/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mahjoubi Issam, nato in Tunisia il 11/10/1986 avverso la sentenza del 11/4/2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché volto in fatto e proposto per motivi non deducibili; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34312/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo testimonianza inattendibile censura dell'accertamento dei fatti allegazioni insufficientemente motivate mancata prova di parzialità lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mahjoubi Issam, nato in Tunisia il 11/10/1986 avverso la sentenza del 11/4/2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché volto in fatto e proposto per motivi non deducibili; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presidente t