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Ordinanza — n. 34311/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as complaints on omitted reasoning are stereotyped and lack factual connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio De Fortis Nadi's appeal inadmissible due to the indeterminacy of his complaints regarding omitted reasoning on criminal liability. The appellant argued the lower court failed to justify its findings, but the court found his arguments were mere stereotyped statements disconnected from the actual facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals based on vague complaints of omitted reasoning that function as stereotyped statements without a factual link to the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted reasoning stereotyped complaints criminal liability procedural costs drug trafficking Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Fortis Nadi Antonio, nato a Napoli il 27/4/1975 avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi deiCricorsO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presid