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Ordinanza — n. 34310/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34310/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Santoro Simone, nato a Messina il 12.01.1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che, per un verso, il carattere non temporaneo dell'allontanamento - pari a due mesi -; per altro verso, i precedenti penali dell'imputato - di cui uno per evasione -, non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che, per un verso, il carattere non temporaneo dell'allontanamento - pari a due mesi -; per altro verso, i precedenti penali dell'imputato - di cui uno per evasione -, non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività;

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale allontanamento malgrado rischio di persecuzione indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Santoro Simone, nato a Messina il 12.01.1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che, per un verso, il carattere non temporaneo dell'allontanamento - pari a due mesi -; per altro verso, i precedenti penali dell'imputato - di cui uno per evasione -, non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i