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Ordinanza — n. 34308/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34308/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Prinzivalli Francesco Nicolò, nato a Marsala il 19/4/1982 Gigante Sabrina, nata a Marsala il 18/12/1979 avverso la sentenza del 23/9/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma recanti comuni motivi, sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e di contributo causale della Gigante.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990 e di contributo causale della Gigante.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile ritardo ingiustificato dell'azione penale sospensione di pena spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Prinzivalli Francesco Nicolò, nato a Marsala il 19/4/1982 Gigante Sabrina, nata a Marsala il 18/12/1979 avverso la sentenza del 23/9/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma recanti comuni motivi, sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e di contributo causale della Gigante.

Manifestamente infondato anche il motivo in rito in relazione alla dedotta eccezione di nullità dell'udienza preliminare per la dichiarata assenza degli imputati in assenza di contraddittorio in un'udienza in cui il difensore era, secondo l'erronea prospettazione difensiva, legittimamente impedito. I giudici del merito, nel respingere tale eccezione, hanno fatto coerente applicazione dei principi di questa Corte, in tema di impedimento del difensore per adesione all'astensione, che costituisce in effetti esercizio di un diritto, poiché la verifica delle ritualità di notifica all'imputato costituisce un necessario e preliminare adempimento rispetto alla valutazione del prospettato impedimento a comparire (Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Rv. 275431): sulla scorta del contenuto del verbale dell'udienza preliminare esaminato dalla Corte di merito costituisce, infine, frutto di un errore materiale il riferimento all'omessa citazione dell'imputato richiamato in sentenza.

Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata) (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022