Ordinanza — n. 34307/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nasry El Alami, nato in Marocco il 15/11/1993 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla mancata esclusione della recidiva in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nasry El Alami, nato in Marocco il 15/11/1993 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla mancata esclusione della recidiva in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presi