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Ordinanza — n. 34306/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34306/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piccione Giovanni, nato a Mottola il 12/2/1997 avverso la sentenza del 6/12/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denegata sulla scorta dell'apprezzamento in fatto e non manifestamente illogico, della impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto in ragione della diversa tipologia di stupefacenti detenuti dall'imputato che denotavano l'organizzazione, ancorché rudimentale, dell'attività di cessione;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. denegata sulla scorta dell'apprezzamento in fatto e non manifestamente illogico, della impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto in ragione della diversa tipologia di stupefacenti detenuti dall'imputato che denotavano l'organizzazione, ancorché rudimentale, dell'attività di cessione;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina uso proprio reato di poca entità consumo di canapa commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piccione Giovanni, nato a Mottola il 12/2/1997 avverso la sentenza del 6/12/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denegata sulla scorta dell'apprezzamento in fatto e non manifestamente illogico, della impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto in ragione della diversa tipologia di stupefacenti detenuti dall'imputato che denotavano l'organizzazione, ancorché rudimentale, dell'attività di cessione;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022