Ordinanza — n. 34304/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gresti Antonino, nato a Palermo il 19/9/1998 avverso la sentenza del 4/11/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla percezione delle offese da parte di soggetti che, ancorchè appartenenti alle forze dell'ordine, non erano individuabili nelle persone offese dal reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla percezione delle offese da parte di soggetti che, ancorchè appartenenti alle forze dell'ordine, non erano individuabili nelle persone offese dal reato;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gresti Antonino, nato a Palermo il 19/9/1998 avverso la sentenza del 4/11/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla percezione delle offese da parte di soggetti che, ancorchè appartenenti alle forze dell'ordine, non erano individuabili nelle persone offese dal reato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Pres