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Ordinanza — n. 34303/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Leonardo Cardinale inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for an alternative assessment of factual gravity and the defendant's personality, but the court found these arguments constituted mere factual complaints rather than legal grounds. Consequently, the court ruled that such arguments are not permitted in a legality proceeding under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for alternative evaluation of facts and personality without raising distinct legal issues.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaint mere grievance Article 616 c.p.p. traffico aggravato di stupefacenti misure d'effetto equivalente dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
Art. 617 c.p.p.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
art. 616 c.p
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cardinale Leonardo, nato a Bari il 2/11/1974 avverso la sentenza del 12/1/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della concreta gravità dei fatti e del giudizio sulla personalità dell'imputato che la Corte di merito ha valutato con aderenza alle risultanze processuali effettuando un giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presid