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Ordinanza — n. 34300/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints regarding traffic offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of threats based on driving behavior, claiming it was merely avoiding an operator. The court rejected this, noting the facts already established a clear intent to damage the vehicle and evade control, making the appeal's factual complaints irrelevant in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or alternative evaluations of evidence already sufficiently examined by the trial judge.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Appeal Inadmissible Appeal Mere Factual Complaints Traffic Offense Defense circostanza attenuante atti impugnabili testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cannariato Vincenzo, nato a Palermo ilL27°/071987 (24 -05 -.4q8+- avverso la sentenza del 21/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen., sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno evidenziato la valenza minatoria della condotta di guida dell'imputato che, a fronte dell'alt intimatogli "accelerava repentinamente e puntava in direzione di uno degli operatori" costringendolo a spostarsi per non essere investibto e che, ciò facendo, strisciava contro l'auto di servizio, danneggiandola", condotta che non è consistita in un mero allontanamento e che, per la descritta dinamica, implica la sussistenza di una chiara volontà finalizzata sia a sottrarsi al controllo che a danneggiare l'auto dei carabinieri;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2