Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34298/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to stereotyped and disconnected grounds regarding omitted sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Piccione Luigi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's complaints regarding omitted sentencing motivation under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law to be mere stereotyped statements lacking any specific connection to the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal based on omitted sentencing motivation is inadmissible if the grounds are stereotyped and fail to establish a concrete link to the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted motivation drug trafficking law stereotyped grounds inadmissible appeal procedural costs sentencing review Cassation procedure commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Piccione Luigi, nato a Cerignola il 15/1/1993 avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di pena, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presidente est