Ordinanza — n. 34295/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sefedin Abdula, nato in Macedonia il 27/12/1975 avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati avuto riguardo alla completezza delle argomentazioni con le quali la Corte ha respinto l'appello sulla pena e mancata applicazione della pena sospesa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il President
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 34295/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il President
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sefedin Abdula, nato in Macedonia il 27/12/1975 avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati avuto riguardo alla completezza delle argomentazioni con le quali la Corte ha respinto l'appello sulla pena e mancata applicazione della pena sospesa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il President