Ordinanza — n. 34294/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarno Mario, nato a Nocera Inferiore il 5/3/1988 avverso la sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la misura in concreto della pena, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità della condotta e i negativi precedenti penali ostativi ad una prognosi favorevole;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità della condotta e i negativi precedenti penali ostativi ad una prognosi favorevole;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarno Mario, nato a Nocera Inferiore il 5/3/1988 avverso la sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la misura in concreto della pena, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità della condotta e i negativi precedenti penali ostativi ad una prognosi favorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il P