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Ordinanza — n. 34294/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34294/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarno Mario, nato a Nocera Inferiore il 5/3/1988 avverso la sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la misura in concreto della pena, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità della condotta e i negativi precedenti penali ostativi ad una prognosi favorevole;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità della condotta e i negativi precedenti penali ostativi ad una prognosi favorevole;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione sanzioni penali elusione fiscale remissione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarno Mario, nato a Nocera Inferiore il 5/3/1988 avverso la sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la misura in concreto della pena, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità della condotta e i negativi precedenti penali ostativi ad una prognosi favorevole;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il P