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Ordinanza — n. 34292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as complaints on omitted sentencing reasoning are stereotyped and unsupported by facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Denis Bellinati's appeal inadmissible due to the indeterminacy of his complaints regarding omitted sentencing reasoning. Bellinati argued the lower court failed to justify the penalty for the crime under Article 341-bis of the Penal Code, but the court found these claims to be mere stereotyped statements lacking any factual connection to the case. Consequently, the court ruled that the appellate court had properly evaluated the conduct based on investigation records, rendering the appeal's arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Complaints alleging omitted reasoning on sentencing are inadmissible if they constitute stereotyped assertions without a factual link to the judgment's evaluation of the defendant's conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted sentencing reasoning stereotyped complaints Article 341-bis Penal Code Article 616 Criminal Procedure Code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 341-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bellinati Denis, nato a Verona il 23/10/1975 avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di pena, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presiden