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Ordinanza — n. 34291/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34291/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34291/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Rocca Antonio, nato a Formia il 6/12/1976 avverso la sentenza del 21/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. e che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513);

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 544 -ter cod. pen; Ordinanza — n. 34291/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che è generico il motivo di ricorso sulla illegittimità della pena, perché eccessiva, poiché non si confronta con l'articolata motivazione della sentenza impugnata (pag.

Parole chiave

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imposta sui cani reclusione divieto di trattamenti inumani sanzioni penali reati contro la vita e l'integrità della persona violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
art. 544 -ter cod. pen
e con la corretta applicazione, rispetto alla pena individuata in quella minima per il reato di resistenza, dell'aumento per la recidiva e per la continuazione tra reati, ivi compreso quello di cui all'art. 544 -ter cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Rocca Antonio, nato a Formia il 6/12/1976 avverso la sentenza del 21/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. e che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513);

Ritenuto che è generico il motivo di ricorso sulla illegittimità della pena, perché eccessiva, poiché non si confronta con l'articolata motivazione della sentenza impugnata (pag.

7) e con la corretta applicazione, rispetto alla pena individuata in quella minima per il reato di resistenza, dell'aumento per la recidiva e per la continuazione tra reati, ivi compreso quello di cui all'art. 544 -ter cod. pen. in danno del proprio cane che l'imputato colpiva con sollevando l'animale da terra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il P