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Ordinanza — n. 34289/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34289/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ghirotti Guido, nato a Salerno il 4/8/1967 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure sul mancato proscioglimento, che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato le deduzioni difensive pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) sulla scorta di una motivazione completa sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di resistenza;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 34289/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.) sulla scorta di una motivazione completa sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di resistenza;

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese memoria complementare condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ghirotti Guido, nato a Salerno il 4/8/1967 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure sul mancato proscioglimento, che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato le deduzioni difensive pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) sulla scorta di una motivazione completa sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di resistenza;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.• me P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presiden