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Ordinanza — n. 34288/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34288/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrara Andrea, nato a Casavatore il 22/4/1956 avverso la sentenza del 25/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e volto ad un'alternativa ricostruzione del fatto non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata sul punto che le frasi oltraggiose proferite dall'imputato erano state udite anche dai passanti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione ingiuria pubblicità ingannevole espressioni sconvenienti diffamazione dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrara Andrea, nato a Casavatore il 22/4/1956 avverso la sentenza del 25/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e volto ad un'alternativa ricostruzione del fatto non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata sul punto che le frasi oltraggiose proferite dall'imputato erano state udite anche dai passanti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il