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Ordinanza — n. 34287/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34287/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Guirad Abdellaziz Wael, nato a Kairouan (Tunisia) il 10/9/1991 2.Hammanni Mourad, nato a Kairouan (Tunisia) il 18/4/1984 avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, proposti cumulativamente dagli imputati, sono generici e manifestamente infondati in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente di cui gli imputati si erano disfatti al momento del controllo di Polizia ma dopo averne contrattato con il predetto la cessione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34287/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. 309/1990 tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente di cui gli imputati si erano disfatti al momento del controllo di Polizia ma dopo averne contrattato con il predetto la cessione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente comunicazione degli elementi a carico favoreggiamento false dichiarazioni senza giuramento testimonianza della vittima accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Guirad Abdellaziz Wael, nato a Kairouan (Tunisia) il 10/9/1991 2.Hammanni Mourad, nato a Kairouan (Tunisia) il 18/4/1984 avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, proposti cumulativamente dagli imputati, sono generici e manifestamente infondati in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente di cui gli imputati si erano disfatti al momento del controllo di Polizia ma dopo averne contrattato con il predetto la cessione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presidente es